Successioni

La successione ereditaria è legata ad un evento triste e  spesso rimosso dai propri pensieri: la morte; essa è, però, ineludibile, per questo a tutti sarebbe utile conoscere i principi del diritto successorio. Attraverso questo complesso di regole viene, infatti, assicurato il passaggio del patrimonio e la continuazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dal defunto ai suoi eredi. In questa prospettiva una consapevole visione di come effettuare la trasmissione dei propri beni, soprattutto quando questi consistano in attività complesse e/o legate all'impresa, rispettando ove possibile le naturali inclinazioni dei futuri eredi, può evitare incomprensioni e liti tra di essi, agevolando questo necessario passaggio di consegne tra due generazioni. Pertanto è opportuno avere informazioni precise sugli effetti della successione ereditaria: il notaio può essere d’aiuto non solo, preventivamente, per fornire consigli a chi vuole che la propria successione segua determinate regole, ma anche, successivamente, per risolvere i problemi che si presentano ai congiunti, a seguito del decesso.

Il notaio può informare sulle prime operazioni da effettuare quando avviene un decesso e, quanto ai profili patrimoniali, potrà portare a conoscenza delle regole sulla devoluzione della successione (le regole, in altri termini, in base alle quali sono individuati gli eredi), con particolare riferimento alla successione legittima (regolata solo dalla legge), e/o alla successione testamentaria (regolata dalla volontà di chi ha lasciato un testamento); si potrà verificare - nel caso concreto - se vi siano dei soggetti (detti legittimari) ai quali la legge riserva in ogni caso una parte dell’eredità, anche in contrasto con la volontà espressa nel testamento.
I soggetti coinvolti nella successione dovranno, poi, decidere se procedere alla accettazione o rinunzia all’eredità, ovvero avere informazioni sulla disciplina applicabile in caso di legato: l’attribuzione, in altre parole, di un bene determinato.
Non bisogna dimenticare i profili fiscali della successione ereditaria: anche sotto quest’aspetto, il notaio può fornire la consulenza necessaria per affrontare questo tipo di problema.

Il notaio ha, poi, specifica competenza per consigliare il miglior modo per redigere un testamento, ovvero quali atti compiere, in vita, per conseguire determinati risultati a seguito della successione.

Esistono due tipi di successione: testamentaria, quando è regolata da un testamento o legittima quando è disciplinata esclusivamente dalla legge. In ogni caso il nostro ordinamento stabilisce che una quota di eredità, la legittima, spetta di diritto ai parenti più stretti. Grazie alla sua preparazione specifica in materia, l’intervento del notaio è di estrema importanza per compiere le scelte più adeguate alle proprie esigenze e tutti i passaggi per una successione sicura.

 


La successione mortis causa

Con la successione a causa di morte un soggetto subentra ad un altro soggetto in una o più situazioni giuridiche che non si estinguono con la morte.Dal punto di vista dei beni che ne sono oggetto, la successione può essere di due tipi:

  • successione testamentaria: quando è regolata da un testamento
  • successione legittima in mancanza di un testamento, la successione è regolata dalla legge. 

Nel caso esista un testamento, ma non disciplini l’intera successione, la stessa sarà in parte testamentaria e in parte legittima.

A taluni soggetti, quali il coniuge, i discendenti e gli ascendenti in mancanza di discendenti, spetta in ogni caso il diritto ad una quota di eredità. Questo diritto alla quota di legittima configura un limite all’autonomia testamentaria e s'inquadra nell'ambito della cosiddetta successione necessaria.


Le imposte di successione

La successione per causa di morte impone una serie di adempimenti anche dal punto di vista fiscale. In particolare, entro un anno dall’apertura della successione, i chiamati a succedere devono presentare al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione. Tale dichiarazione contiene le generalità dei successori e la descrizione dei beni oggetto della successione, ed è funzionale al pagamento dell’imposta sulle successioni.  Si tratta di un adempimento fiscale di fondamentale importanza, in quanto costituisce condizione imprescindibile al fine di poter disporre dei beni ricevuti a causa di morte.


Accettazione dell'eredità

Per acquisire l’eredità occorre accettarla. L’accettazione (che non può riguardare solo una parte dell’eredità) può essere espressa con un ricevuto dal notaio o dal cancelliere del Tribunale del luogo ove il defunto aveva l’ultimo domicilio (e, in caso di eredi minori o incapaci, occorre anche l’autorizzazione del giudice) oppure tacita, cioè desumibile da un comportamento che manifesti la volontà di accettare (per esempio con il trasferimento della residenza nella casa ricevuta in eredità). Se l’erede accetta, subentra al defunto anche nei debiti. 

Per questo motivo la legge prevede, con le medesime formalità richieste per l’accettazione espressa, la possibilità di: 

  • rinunciare all’eredità, cioè di rifiutarla (con la conseguenza, però, che saranno chiamati all’eredità i discendenti);
  • di accettare con beneficio di inventario (obbligatorio in caso di eredi minori, incapaci, o di persone giuridiche), in modo da non rispondere dei debiti del defunto con il proprio patrimonio personale, ma solo nei limiti del valore di quanto ricevuto in eredità.

Il ruolo del Notaio

Grazie alla sua preparazione specifica in materia di successioni, l’intervento del notaio è di estrema importanza in tutti i casi di successione a causa di morte perché: 

  • coadiuva i successori nella predisposizione e tempestiva presentazione della dichiarazione di successione;
  • cura la conseguente voltura catastale a favore degli eredi della intestazione dei beni del defunto presso gli uffici catastali;
  • riceve gli atti di notorietà necessari allo svincolo a favore degli eredi di conti correnti o titoli intestati al defunto;
  • cura l’ottenimento delle autorizzazioni giudiziali necessarie in caso di lasciti devoluti a minori o incapaci;
  • riceve gli atti relativi all’acquisto o al rifiuto dell’eredità

In tutti questi campi, la consulenza del notaio assicura di compiere le scelte più adeguate alle proprie esigenze. 


Testamento

Il testamento è un atto revocabile con il quale qualsiasi persona, capace di intendere e volere, dispone delle proprie sostanze per il tempo il cui avrà cessato di vivere. Esistono vari tipi di testamento: olografo, pubblico (per atto di notaio alla presenza di due testimoni) e segreto. Attenzione, se il testamento lede i diritti di un erede legittimario, questo potrà agire in giudizio per impugnarlo in tutto o in parte. È fondamentale, quindi, in questi casi rivolgersi al notaio per raggiungere i propri scopi, nel rispetto della legge e per evitare futuri contenziosi tra gli eredi.

Il testamento è un atto revocabile con il quale qualsiasi persona, capace di intendere e volere, dispone delle proprie sostanze per il tempo il cui avrà cessato di vivere.

Nel nostro ordinamento giuridico, vi sono due forme ordinarie di testamento:

  • il testamento olografo;
  • il testamento per atto di notaio.

Il testamento olografo è una scrittura privata per la quale sono necessari alcuni requisiti formali:

  • l’autografia (non può essere scritto al computer, ma deve essere di proprio pugno);
  • la datazione;
  • la sottoscrizione.

Benché molto semplice e di comune utilizzo, questa forma testamentaria presenta alcuni svantaggi:

  • possibilità di distruzione ad opera di terzi;
  • possibilità di smarrimento;
  • possibilità di errori;
  • possibilità di falsificazioni;
  • possibilità di contestazioni circa l’autenticità del documento;
  • difficoltà di interpretazione in caso di disposizioni particolarmente complesse.

Al fine di evitare tali problematiche, è possibile fare ricorso al testamento per atto di notaio: cioè il testamento pubblico che viene ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni e presenta notevoli vantaggi:

  • rigoroso accertamento della volontà del testatore;
  • nessuna possibilità di smarrimento o sottrazione;
  • forza probatoria tipica dell’atto pubblico;
  • garanzia di conformità all’ordinamento giuridico;
  • possibilità di utilizzo anche da parte di chi non potrebbe ricorrere al testamento olografo, quali ad esempio analfabeti, stranieri o impossibilitati a scrivere.

Oltre al testamento pubblico, esiste anche il testamento segreto (non diffuso nella prassi) che, è il testamento scritto dal testatore o da un terzo e consegnato personalmente al notaio (che quindi non ne conosce il contenuto), il quale redige un semplice verbale di ricevimento.


Tutela degli eredi legittimari

La legge tutela alcune categorie di familiari (legittimari), riservando agli stessi una quota di eredità (legittima) anche contro un’eventuale volontà del defunto espressa per testamento. Questi soggetti sono i discendenti (figli e nipoti), gli ascendenti (genitori, nonni, e così via) e il coniuge.

A seconda della esistenza o meno di tali soggetti al momento del decesso, o di alcuni soltanto di essi, la legge prevede, con calcoli a volte molto complicati, quale sia la quota di eredità riservata a costoro, considerando anche i debiti del defunto ed eventuali donazioni da lui effettuate in vita, e quale sia, quindi, la quota di eredità (disponibile) di cui il testatore può disporre liberamente a favore di chi vuole.

C’è, quindi, un limite alla libertà di fare testamento: se il testamento lede i diritti di un legittimario, questo potrà agire in giudizio per renderle inefficaci. 

Il ruolo del Notaio

È fondamentale, quindi, in questi casi rivolgersi al notaio per evitare futuri, dolorosi contenziosi familiari e, soprattutto, problemi di commerciabilità per i beni oggetto del testamento. Grazie alla specifica competenza in materia successoria, il notaio potrà suggerire, in caso di testamento  pubblico, le soluzioni migliori per raggiungere  il risultato voluto dal testatore, nel rispetto  della normativa vigente, evitando eventuali  clausole o disposizioni nulle perché  in contrasto con le norme di legge. 


Come funziona in Europa 

Per agevolare la conoscenza delle differenti norme che regolano le successioni in Europa, il Consiglio dei Notariati d’Europa (CNUE), con il supporto della Commissione Europea, ha creato il sito www.successions-europe.eu nelle 23 lingue ufficiali dei 28 paesi membri dell’Unione europea. Nel sito, le informazioni necessarie per seguire e comprendere qualsiasi vicenda legata ad una successione, in qualsiasi paese europeo essa si svolga.


Testamento biologico

In vigore dal 31 gennaio 2018 la legge sul testamento biologico (legge 2 dicembre 2017, n. 219 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018).

Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, la legge ribadisce il principio per cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. Il cuore della legge è l’introduzione della disciplina delle DAT, disposizioni anticipate di trattamento, con le quali le persone possono dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi in cui si trovassero in condizioni di incapacità.


Che cosa sono le DAT?

Sono delle disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di determinati:

  • accertamenti diagnostici
  • scelte terapeutiche (in generale)
  • singoli trattamenti sanitari (in particolare).

Quale la novità?

Da oggi le DAT si possono fare. Viene definitivamente sgombrato il campo dal dubbio se la nutrizione e la idratazione artificiale possano essere rifiutate. Dalla legge (art. 1, comma 5) sono considerate una modalità di somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici e, pertanto, in quanto tali, a tutti gli effetti “trattamenti sanitari”.


Chi può fare le DAT?

Qualunque persona che sia

  • maggiorenne
  • capace di intendere e di volere.

In che forma si possono manifestare le DAT?

  • Atto pubblico notarile
  • Scrittura privata autenticata dal notaio
  • Scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente.

L’atto non sconta nessun tipo di imposta (di registro, di bollo) né tassa o diritto.


E se il paziente non è in condizioni di firmare?

La legge notarile prevede la possibilità di stipulare l’atto in presenza di due testimoni. Può, inoltre, manifestare le DAT anche attraverso una videoregistrazione o anche altro dispositivo che consenta di comunicare.


Occorre una preventiva consultazione con un medico?

Sì. La legge stabilisce che la persona acquisisca preventivamente adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte.


Si possono revocare o modificare le DAT?

Sì, in qualunque momento

  • utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate
  • o, quando motivi di urgenza o altra impossibilità, non consentano di rispettare la stessa forma simmetrica, mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni.

Sono valide le DAT rilasciate prima di questa legge?

Sì. Conservano validità se ed in quanto non risultino contrarie alle prescrizioni di questa legge, anche se rilasciate in un periodo di vuoto normativo.


Si può nominare un terzo che si interfacci con i medici?

Sì. La legge prevede la possibilità (non l’obbligo) di nominare un fiduciario che sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria, eventualmente consentendo di disattenderle, di concerto con il medico, solo nel caso in cui:

  • appaiano palesemente incongrue
  • non siano corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente
  • siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle DAT.

Cosa succede in caso di contrasto tra il fiduciario e il medico?

L’art 3, comma 5, della legge prescrive che in tal caso la decisione è rimessa al Giudice Tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata, ovvero dei soggetti di cui all’art. 406 c.c. o del medico o del direttore della struttura sanitaria.


Si possono nominare più fiduciari?

La legge non lo vieta, ma sarebbe opportuno di no, onde evitare possibili contrasti tra loro. In ogni caso è opportuna la nomina di un secondo fiduciario che subentri nel caso in cui il primo nominato non possa o non voglia accettare l’incarico.


Il fiduciario nominato ha l’obbligo di accettare?

No. Il fiduciario può non accettare l’incarico (che prevede una sottoscrizione delle DAT per accettazione) ovvero rifiutarlo successivamente con atto scritto comunicato al disponente. Se accetta, gli viene consegnata una copia delle DAT.


Il disponente può revocare o modificare il fiduciario?

Sì, lo può fare. In qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione nelle stesse forme in cui lo ha nominato.


Se viene revocato il fiduciario senza sostituzione o questi rinunzia le DAT perdono efficacia?

No. Le DAT conservano il loro valore prescrittivo per il medico e la struttura sanitaria. In mancanza del fiduciario, in caso di necessità di un alter ego, sarà il Giudice Tutelare a nominare un amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti.

Per vedere il videoforum  che spiega come redigere una DAT  CLICCA QUI

 

Tratto da www.notariato.it